Onorevoli Colleghi! - Il franchising, in questi ultimi anni, ha avuto nel nostro Paese uno sviluppo notevolissimo. Il segreto della sua forte diffusione va sicuramente individuato soprattutto nella sua formula, innovativa e competitiva, che lo caratterizza e lo propone in funzione di anticrisi rispetto alle tendenze negative che attualmente minano la tenuta strutturale del commercio e in particolare quello di piccole dimensioni. Il franchising, infatti, rappresenta una vera e propria strategia commerciale che richiede uomini specializzati, investimenti e conoscenza del mercato. Esso nasce proprio per dare una risposta soddisfacente e completa alle nuove domande e ai nuovi problemi del settore distributivo.
      L'esigenza di una nuova regolamentazione in materia è fortemente avvertita dal mondo delle imprese, sempre più bisognose di operare in un quadro normativo certo e trasparente.
      La presente proposta di legge cerca di dare una risposta a tale esigenza seguendo i princìpi derivanti, da un lato, dalla prassi ormai consolidata e, dall'altro, dalla regolamentazione comunitaria e dalle esperienze legislative di altri Paesi.
      Il principio fondamentale che promana, non solo dall'esperienza applicativa in Italia ma, soprattutto, dalla legislazione vigente in altri Paesi, è quello che altrove è chiamato disclosure ossia trasparenza. Ed è proprio questo il principio posto a base della presente proposta di legge, trovando formale riconoscimento all'articolo 4. Dall'altra parte la ratio della presente proposta di legge è proprio quella di prevenire comportamenti scorretti di una parte a danno dell'altra e favorire, nello stesso tempo, quella collaborazione solidale che è la condizione fondamentale per il successo e la vantaggiosità del franchising. Per tale ragione si ritiene necessario, nel rispetto - come già ricordato - dell'autonomia negoziale

 

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delle parti, fissare dei vincoli minimi al contenuto del contratto, a garanzia soprattutto dell'affiliato che rappresenta, oggettivamente, la parte più debole del rapporto. A tal fine è previsto (articolo 5) che il contratto a tempo determinato abbia una durata minima che consenta all'affiliato l'ammortamento delle scorte; è altresì previsto (articolo 6) il diritto dell'affiliato a restituire all'affiliante, a determinate condizioni, le scorte di magazzino e i beni strumentali. Si stabilisce infine (articolo 7) una disciplina ragionevole delle clausole limitative della libertà di concorrenza.
      Da ultimo preme sottolineare che la presente proposta di legge tiene conto non solo della dottrina più autorevole, ma soprattutto della giurisprudenza già consolidata in materia di franchising.
 

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